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Associazione culturale "Il Pulsante Leggero"

 

Via Castellana, 20 - 01030 Faleria (Viterbo)

 

e-mail ilpulsanteleggero@yahoo.it

 

Per informazioni in sede: venerdì e sabato dalle 17 alle 20, domenica dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20

Per suggerimenti, critiche, informazioni o notizie di interesse potete scrivere a:

 

ilpulsanteleggero@yahoo.it

Rinaldo Funari (Presidente)

Cristiana Fantoni (Vicepresidente)

 

Sito web realizzato da Il Pulsante Leggero

 

 

STATUTO  DELL'ASSOCIAZIONE

 

Art. 1 Costituzione

E’ costituita l’Associazione culturale denominata “Il Pulsante Leggero “ .

L’associazione è apartitica ed apolitica, senza scopo di lucro, regolata dal presente statuto.

I contenuti e la struttura dell’Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l’effettiva partecipazione dei Soci alla vita dell’Associazione stessa.

 Art.2  Sede

L’associazione ha sede in Faleria (VT) Via Castellana, 20

Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell’ambito della stessa Provincia, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città della stessa Regione.

La durata dell’Associazione è illimitata.

 Art.3  Oggetto e scopo

L'Associazione denominata "Il Pulsante Leggero ", senza fini di lucro né diretto né indiretto, persegue scopi di solidarietà sociale e con l’azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, opera nei seguenti  settori:

 a)     la promozione e il sostegno  alle comunità giovanili quali strumenti di crescita culturale e sociale della popolazione giovanile, riconoscendo alle stesse il ruolo di promozione e di integrazione sociale, organizzando loro aggregazione come esperienza comunitaria al fine di favorire la maturazione e la consapevolezza della propria personalità nel rispetto degli altri.

b)     l’accrescimento del benessere delle persone educandole al all’impegno sociale e civile attraverso attività di promozione culturale diffusa, operando tramite tutte le forme artistiche ed espressive, promuovendo luoghi e spazi per la creazione e la fruizione culturale;

c)      lo svolgimento di attività sportive, ricreative, sociali, didattiche, ambientali, culturali, turistiche, agricole, artigianali, artistiche e di formazione professionale, operando tramite tutte le forme artistiche ed espressive, promuovendo luoghi e spazi per la creazione, la fruizione e la formazione culturale;

d)     l'ampliamento dei luoghi e delle occasioni ludiche, sportive, ricreative e di socialità;

e)     la cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose;

f)        la realizzazione di una società eco-compatibile che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente un architrave del proprio modello di sviluppo;

g)     la promozione del turismo sociale e culturale come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone ed i territori in cui vivono;

h)      la promozione delle discipline che mirano alla realizzazione di un equilibrio stabile ed un'armonia tra corpo e psiche

 
In generale tutti i campi in cui si manifestino esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui ci si possa impegnare contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine ed esclusione sociale, sono settori di intervento della Associazione.

 Sono inoltre attività di rilievo dell'Associazione:

i)        l'individuazione di luoghi e spazi associativi che possano favorire l'autorganizzazione dei cittadini sviluppando politiche di stimolo verso gli enti e le istituzioni;

j)        la salvaguardia, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale, ambientale, paesaggistico, gastronomico e dei beni culturali;

k)      la promozione di servizi rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione di diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio

l)        la comunicazione, l'informazione, l'editoria, l'emittenza radiotelevisiva, le attività radioamatoriali, le nuove tecnologie e la comunicazione telematica;

m)   le attività educative e formative anche a carattere professionale;

n)      le attività formative e informative di argomenti e pratiche a carattere naturale;

o)     le attività di informazione e aggiornamento anche professionale rivolte al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado;

p)     le attività di promozione ed espressione culturale, di spettacolo, d'animazione, d'informazione e di crescita civile, organizzate in proprio ma anche all'interno delle strutture educative e scolastiche, in collaborazione con associazioni ed altri enti;

q)     l'organizzazione di viaggi, soggiorni turistici ed escursioni, il tutto riservato ai propri soci ;

r)       la promozione dell'apprendimento e dell'utilizzo di tutte le tecnologie multimediali legate ai sistemi innovativi di ricerca, informazione e comunicazione come pratica corrente all'interno del proprio sistema associativo.

 E’ fatto divieto all’Associazione di promuovere attività diverse da quelle menzionate sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

L’Associazione “Il Pulsante Leggero" per perseguire le predette finalità opera mediante:

le prestazioni degli Associati che offrono gratuitamente le proprie competenze e abilità professionali;

l'attuazione di propri autonomi progetti, oppure aderire a progetti di Enti Pubblici e Privati che siano in armonia con le finalità dell'Associazione stessa;

Per l’esecuzione delle attività statutarie ed accessorie l’Associazione, su decisione del Consiglio direttivo, può avvalersi anche di collaboratori e impiegati retribuiti.

 Art.4  Patrimonio ed entrate dell’associazione.

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da: beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;

eccedenze degli esercizi annuali;

erogazioni liberali, donazioni, lasciti;

partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono: le quote annuali di adesione e tesseramento dei soci e delle associazioni aderenti; i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio; i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti; i contributi pubblici e privati; ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

 Il consiglio direttivo stabilisce annualmente la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto di adesione all’associazione da parte dei nuovi aderenti.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto: in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

 Art.5  I soci

Sono aderenti all’associazione:

 -i soci fondatori: sono coloro che hanno costituito legalmente l'associazione e coloro che, per meriti particolari, siano cooptati dagli altri soci fondatori. Essi fanno parte del consiglio direttivo e decidono sull'eventuale espulsione di altri soci. Sono tenuti al pagamento della quota sociale ma esonerati da ogni altro onere relativo alla pratica dell'associazione.

-i soci ordinari: sono coloro che vogliono partecipare e collaborare alla realizzazione degli scopi statutari ed alle attività promosse dall'associazione godendo di particolari facilitazioni.

-i  soci straordinari: sono coloro che usufruiscono delle iniziative promosse dalla associazione pagando una quota che dà diritto alla tessera associativa. Tale tessera ed i benefici che essa comporta avranno validità di anni 1 dalla data della sottoscrizione.

 Possono aderire all’Associazione tutte le persone, uomini e donne, giovani dalle scuole medie inferiori all’università senza alcuna discriminazione politica, culturale, religiosa, etica e sociale che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi e siano mosse da spirito di solidarietà.

L'Associazione fa proprio, e promuove al suo interno, il principio delle "pari opportunità" tra uomo e donna.

Chi intende aderire come socio ordinario all’associazione deve rivolgere espressa domanda al consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’associazione si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti.

Il consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta.

L’ammissione dei soci straordinari avviene automaticamente all’atto della sottoscrizione della tessera.

Sono aderenti all’Associazione (soci fondatori) coloro che hanno sottoscritto l’Atto di Costituzione e il presente Statuto in qualità di Fondatori e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo, in qualità di Soci Ordinari.

Il Consiglio Direttivo può accogliere l’adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell’Istituzione interessata; può anche accogliere l'adesione di Soci Sostenitori che forniscono sostegno economico alle attività dell'Associazione.

 I Soci dell’Associazione non hanno diritto ad alcun compenso per l’attività prestata se non al rimborso delle spese effettivamente sostenute.

La perdita della qualifica di Socio e la conseguente esclusione dall’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo e può verificarsi per gravi fatti a carico del Socio, per inadempienze, per comportamenti contrastanti con le finalità dell’Associazione o per decesso.

I Soci sono obbligati:

a osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;

a versare la quota associativa stabilita dall’Assemblea;

a svolgere le attività preventivamente concordate;

a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.

I Soci hanno il diritto:

-         di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e, se maggiorenni, di votare direttamente o per delega (massimo una);

-         di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;

-         di partecipare alle attività promosse dall’Associazione;

-         di dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo (tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la volontà di recesso);

-         di proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Ogni Associato maggiore di età ha diritto di voto per l’approvazione del bilancio, per le modificazioni dello Statuto, per la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione e su altre decisioni su cui è richiesto il voto.

Il numero dei Soci è illimitato.

Ogni Socio deve essere registrato su apposito Registro Soci.

 Gli Organi Sociali

Art. 6 Gli Organi dell’Associazione

Sono Organi dell’Associazione:

-         l’Assemblea dei Soci;

-         il Consiglio Direttivo;

-         il Presidente;

-         il Vicepresidente;

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di 3 (tre) anni.

Ai Soci che ricoprono cariche associative gratuitamente spetta il rimborso delle spese sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

 Art.7  L’assemblea

L’assemblea è composta da tutti gli aderenti all’associazione e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato dispone di un voto. Ogni socio non può disporre  più di una delega.

L’assemblea ordinaria:

-         provvede alla nomina del consiglio direttivo, del presidente , del vicepresidente;

-         delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’associazione;

-         approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’associazione;

-         delibera sull’eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati;

L’assemblea ordinaria è convocata dal presidente almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo dal quale devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti ed ogni qual volta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno cinque aderenti.

 L’assemblea straordinaria delibera:

-         sulle modifiche all’atto costitutivo e al presente statuto;

-         sullo scioglimento e la liquidazione dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

La convocazione dell’assemblea ordinaria e straordinaria viene effettuata mediante avviso scritto o telefonico almeno 10 giorni prima della data fissata per la convocazione. La convocazione dell’assemblea può avvenire anche mediante avviso affisso nei locali dell’associazione almeno 15 giorni prima della data fissata e anche fuori della sede sociale. Nell’avviso devono essere indicati data,ora, luogo e ordine del giorno della riunione.

La data della seconda convocazione deve essere fissata almeno un’ora dopo di quella fissata per la prima.

In mancanza dell’adempimento di tali formalità l’Assemblea si reputa valida quando siano presenti tutti i soci aventi diritto di voto e tutti i consiglieri.

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in mancanza, dal vicepresidente. In mancanza l’assemblea nomina il proprio presidente.

Il presidente dell’assemblea nomina un segretario.

Delle riunioni di assemblea deve essere redatto un verbale firmato dal presidente e dal segretario.

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Le modificazioni dello statuto devono essere approvate con la partecipazione della maggioranza dei soci aventi diritto di voto ed il voto favorevole dei 3/4 dei presenti.

La deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, deve essere adottata con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

Le delibere dell’Assemblea sono vincolanti anche per gli assenti o dissenzienti.

 Art.8 Il Consiglio Direttivo

L’associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, eletti dall’assemblea.

Nella  fase di costituzione dell’associazione sono membri di diritto per tre anni i soci fondatori dell’associazione, salvo dimissioni o esclusione.

I consiglieri restano in carica per tre anni.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da parte di almeno tre soci fondatori o cinque consiglieri. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri.

Il Consiglio è presieduto dal presidente  ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione, senza limitazioni.

Esso procede pure alla assunzione di dipendenti, impiegati e collaboratori, determinandone la retribuzione; compila il regolamento per il funzionamento degli organi dell’associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

 Art.9 Il Presidente

Al presidente, nominato dal Consiglio Direttivo,  spetta la rappresentanza dell’associazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio. Su deliberazione del consiglio direttivo, il presidente può attribuire la rappresentanza dell’associazione anche ad estranei al consiglio stesso.

Al presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall’assemblea, e dal consiglio direttivo, al quale comunque il presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’associazione; in casi eccezionali di necessità e di urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il consiglio direttivo per ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l’assemblea, e il consiglio direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l’approvazione, al consiglio direttivo e poi all’assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

 Art.10 Il vice presidente

Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qual volta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del presidente.

 Art.11 Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o dell’ interpretazione dello statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell’arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale competente.   

 Art.12 Avanzi di gestione

All’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali, e di quelle ad esse direttamente connesse.

 Art.13 Scioglimento

L'associazione si  estingue  per la scadenza del termine di durata, la  deliberazione in tal senso dell'assemblea, 
il raggiungimento dello scopo e la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo nonché il venir meno  di  tutti  gli  associati.  I
 liquidatori nominati dall'assemblea che  ha  deliberato  lo  scioglimento  provvedono ad esigere i crediti e a pagare 
i debiti previa vendita, se  necessaria,  dei  beni dell'associazione,  e solo quando tutti i debiti siano stati pagati, si determina 
la vera e propria estinzione dell'ente.
Se residua un attivo, questo sarà  devoluto  secondo  quanto stabilito  con deliberazione assembleare ad altre 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 
È comunque da ritenersi esclusa  una  ripartizione del   residuo   attivo   fra   gli   associati   superstiti,

 Art.14 Legge applicabile

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel Codice Civile e alle norme di legge.